Descrizione

Agenzie d'affari

Per agenzia d'affari si intende un'impresa organizzata che si offre come intermediaria nella gestione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.

Sono agenzie d'affari di competenza del Comune, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle per:

  • abbonamenti a giornali e riviste
  • compravendita con procura di veicoli usati
  • disbrigo pratiche amministrative, per conto terzi, per il rilascio di documenti e certificazioni
  • pubblicità per conto terzi
  • organizzazione di mostre, fiere campionarie, esposizione di prodotti, mercati, vendite televisive, congressi, riunioni, feste
  • organizzazione di congressi, riunioni, feste
  • allestimento ed organizzazione di spettacoli ed eventi
  • compravendita di cose usate
  • prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni
  • informazioni commerciali
  • disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative
  • spedizioni e trasporti
  • ricerca e individuazione per conto terzi di aziende di vigilanza privata per lo svolgimento di servizi nel campo della vigilanza privata
  • esposizione senza vendita di beni nuovi o usati.

Approfondimenti

Non sono di competenza del SUAP quelle attività di intermediazione che, per specifica disciplina di settore, per avviare l'attività necessitano di segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione destinate a un altro ente. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

Sono di competenza della Camera di Commercio

  • gestione e servizi immobiliari
  • agenzie di mediazione
  • agenzie di mediazione marittima 
  • agenzie di spedizionieri 
  • agenzie di agente o rappresentante di commercio.

Sono competenza della Provincia o Città metropolitana

  • agenzie per le pratiche automobilistiche che svolgono attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Legge 08/08/1991, n. 264).

Sono di competenza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)

  • agenzie di assicurazione.

Sono di competenza della CONSOB

  • agenzie di intermediazione finanziaria.

Sono di competenza della Banca d'Italia

Sono di competenza della Questura

  • agenzie di pubblici incanti (case d'asta)
  • agenzie matrimoniali
  • agenzie di pubbliche relazioni
  • agenzie per recupero stragiudiziale di crediti per conto di terzi
  • agenzie per la raccolta di scommesse.

Sono di competenza del Registro Nazionale Stampa c/o Presidenza Consiglio Ministri

È necessario tenere un registro giornale delle operazioni, che sarà utilizzabile solo quando sarà autovidimato dall’impresa o l’avrà vidimato l'ufficio competente (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 120 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").

Per svolgere l'attività occorre tenere una tabella delle tariffe e delle prestazioni (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 120 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").

Requisiti

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Gli ufficiali e gli agenti della pubblica sicurezza possono accedere in qualunque momento ai locali destinati all’esercizio dell'attività per verificare il rispetto della norma. È necessario, quindi, dare il consenso per sottoporsi alle prescrizioni relative a questo provvedimento (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 16 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").