Descrizione
Il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, art. 4 ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte, di istituire un'imposta di soggiorno (IDS) a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio destinata a finanziare:
- interventi in materia di turismo
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
La norma nazionale dà facoltà alle Amministrazioni comunali, con proprio Regolamento, di adottare o meno l'imposta a seconda di autonome esigenze di bilancio o scelte politiche.
Approfondimenti
Il pagamento deve essere corrisposto da chi alloggia nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
L'imposta si applica per persona e per pernottamento, ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive tenuto conto della sua classificazione.
Le tariffe applicate sono deliberate dal Comune.
Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.
I soggetti passivi devono versare l’imposta di soggiorno al gestore della struttura.
L’imposta si intende assolta al momento del pagamento con emissione di ricevuta nominativa non fiscale oppure fattura fiscale indicando l'importo come "operazione fuori campo applicazione I.V.A.".
In alternativa, i gestori potranno rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.
Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.
I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Stezzano e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve hanno l’obbligo di presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il 30/06 dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione annuale, secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al Decreto del 29/04/2022 del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Nella dichiarazione dovranno essere indicati i seguenti dati suddivisi per trimestri:
- imposta applicata a notte
- imposta ridotta applicata a notte
- numero presenze a tariffa ordinaria
- numero presenti esenti dall’imposta
- numero presenze a cui spetta la riduzione.
E’ stato prorogato al 30/09/2022 il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno per gli anni d’imposta 2020 e 2021 ai sensi del Decreto Legge 21/06/2022, n. 73.
Ai sensi del Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno, art. 6, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Stezzano ed il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve hanno l’obbligo, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune di Stezzano, di comunicare all’Ente, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti con indicazione del tipo d’esenzione.
I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d’imposta applicata. Saranno dichiarati anche eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo dell’imposta.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato con Decreto ministeriale 29/04/2022 il modello di dichiarazione e le relative istruzioni e specifiche tecniche per la compilazione e l'invio dell'imposta di soggiorno. La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100% al 200% dell'importo dovuto (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 471, art. 13).
Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La dichiarazione trimestrale può essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
- supporto cartaceo
- sportello telematico che prevede l'invio delle istanze alla PEC del protocollo.