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Messaggio importante:

  • PROCURA: si informa che il Comune di Stezzano NON AMMETTE la procura al tecnico redattore. Pertanto, è necessario richiedere preventivamente all’Ufficio Tecnico il PIN associato alla tessera sanitaria dei firmatari, necessario per la sottoscrizione della pratica.
  • DIRITTI DI SEGRETERIA: NON ANTICIPARE il pagamento. Il pagamento verrà richiesto al termine della compilazione della pratica. Si precisa che non saranno effettuati rimborsi per eventuali versamenti effettuati anticipatamente.
  • ONERI E SANZIONI: il pagamento di eventuali oneri e sanzioni potrà essere effettuato generando un bollettino PagoPA dalla homepage del sito istituzionale. La relativa ricevuta di pagamento dovrà essere allegata all’istanza come allegato generico.

Fiscalizzare un illecito edilizio

Descrizione

Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo all'intervento edilizio e gli interventi di ristrutturazione eseguiti in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, devono essere rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso.

Se però risulta impossibile demolire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 33 e 34 prevede la facoltà di avvalersi della cosiddetta fiscalizzazione dell'illecito edilizio.

L'impossibilità di demolire deve essere fatta valere dall'interessato e accertata dal Comune nella fase successiva all'ingiunzione, ovvero quando si perviene all'emissione dell'ordine di demolizione.

La fiscalizzazione dell'illecito edilizio consiste nell'applicare una sanzione pecuniaria:

  • per interventi in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio dell'attività alternativa al permesso di costruire, pari al triplo del costo di produzione della parte di opera realizzata in difformità se ad uso residenziale e pari al triplo del valore venale valutato dall'Agenzia del territorio se ad uso diverso dal residenziale (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 34)
  • per interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile che, per immobili ad uso residenziale è determinato in base ai criteri previsti dalla Legge 27/07/1978, n. 392, per immobili ad uso diverso dal residenziale è valutato dall'Agenzia del territorio  (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 33)

La fiscalizzazione dell'illecito edilizio non equivale a una sanatoria dell'abuso edilizio in quanto non determina una regolarizzazione dell'illecito e non autorizza il completamento delle opere che vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente (Sentenza della Corte di Cassazione 23/03/2004, n. 13978). 

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